Incentivi fiscali per stimolare gli investimenti in R&S

Condividi

Nei paesi dell’OCSE gli incentivi fiscali in ambito di R&S costituiscono da diversi anni uno strumento rilevante per la promozione degli investimenti da parte delle imprese. Si tratta di previsioni di trattamenti fiscali vantaggiosi per una serie di costi sostenuti a favore di determinate attività. Seppur con un andamento diversificato, dovuto a sensibili variazioni di applicazione delle misure da un paese all’altro, le quote relative agli incentivi per le attività di R&S sono complessivamente aumentate in molti degli stati facenti parte dell’OCSE e dei paesi dell’UE.

Dal 2000 al 2005, l’importanza degli incentivi fiscali in R&S è incrementata notevolmente in Italia, sia in termini assoluti che relativi, con la presenza di fluttuazioni dal 2006 al 2015. Dal 2006, il Governo ha introdotto diversi incentivi per la ricerca e sviluppo a carattere temporaneo. Il costo di questi incentivi (in prezzi del 2010) è aumentato da 17 milioni di euro nel 2000 a 315 milioni nel 2007 fino a raggiungere i 590 milioni nel 2015. In percentuale del PIL, il sostegno fiscale rappresentava lo 0,001% nel 2000 e lo 0,04% nel 2015. La quota di incentivi fiscali per ricerca e sviluppo nel complesso dei mezzi di sostegno promossi dal Governo rappresentava il 2% nel 2000, il 32% nel 2007 e ha raggiunto il 48% nel 2015. Tra gli strumenti più di recente promossi va citato il credito d’imposta per le spese in R&S applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo sostenute nel periodo 2017-2020.

Nel complesso, negli ultimi anni, considerando i dati raccolti dal rapporto OCSE “Review of National R&S tax incentives and estimates of R&S tax subsidy rates 2017”, la quota di incentivi fiscali per ricerca e sviluppo è significativamente aumentata nel resto d’Europa. In Francia e in Belgio ha raggiunto rispettivamente il 71% e il 75% nel 2014 rispetto al budget totale e nel Regno Unito è passata dal 39% nel 2006 al 61% nel 2015.

 

INCENTIVI FISCALI PER R&S: DEFINIZIONE, COSTI AMMISSIBILI, MODALITÀ DI CALCOLO

Diversi fattori incidono sull’ambito di applicazione degli incentivi fiscali e sulle loro caratteristiche tecniche, a partire dalla definizione di “Ricerca e Sviluppo” che in alcuni paesi appare sensibilmente ampliata rispetto a come suggerita dall’OCSE. Infatti, seppur si considerano attività di R&S quelle attività creative il cui svolgimento sistematico ha l’obiettivo di sviluppare e accrescere nuove conoscenze ovvero di impiegare quelle precedenti per nuove applicazioni, si forniscono diversi criteri fondamentali che devono trovare soddisfazione, lasciando dunque ampio margine di identificazione delle attività rilevanti a ciascuno Stato.

Considerando che gli incentivi fiscali sono strettamente collegati al costo finanziario sostenuto dall’impresa ai fini dello svolgimento delle attività di R&S indipendentemente da chi vengano svolte, personale dipendente o consulenti esterni, risulta nel complesso preferenza generale quella di considerare nell’ambito dei costi ammissibili per R&S quelli relativi al lavoro e ad altre spese correnti (strumentazione, attrezzature, brevetti e privative industriali, contratti di ricerca, ecc.). Emerge però che in maniera diffusa, i costi per il personale di R&S rappresentino la quota maggiore all’interno dell’organizzazione, incentivando gli investimenti in risorse umane. Per quanto concerne invece gli investimenti per l’acquisizione di strumentazioni e attrezzature, il report mostra come il trattamento sia uniforme nella maggior parte dei paesi intervistati: a tali categorie di costo viene destinato un supporto inferiore in quanto per loro natura, strumentazioni e attrezzature possono essere successivamente dismesse o utilizzate per altri scopi.

Importanti differenze tra paesi vengono rilevate riguardo l’utilizzo di agevolazioni fiscali per i costi sostenuti, spettanti alle parti contrattuali in caso di subappalto per la fornitura di servizi relativi ad attività di R&S (ricerca extra-muros). I criteri di ammissibilità riguardano spesso la natura del contratto stipulato dalle parti, la tipologia di fornitore di servizi di R&S ed il luogo in cui viene eseguita la prestazione oggetto del contratto di ricerca. In linea generale, viene considerato ammissibile all’utilizzo dello strumento agevolativo un unico soggetto in modo da evitare i “doppi pagamenti”, sebbene in alcuni paesi, come ad esempio la Danimarca e la Turchia, sia l’esecutore che chi commissiona il servizio può beneficiare degli incentivi previsti.

Ulteriore differenziazione degli strumenti di sostegno fiscale deriva dalle diverse modalità di calcolo del beneficio spettante agli utilizzatori, che si distinguono principalmente in:

  • Volume-based: sulla base della totalità delle spese sostenute in R&S nell’anno fiscale;
  • Incremental/hybrid: sulla base della variazione incrementale delle spese di R&S al di sopra di una determinata soglia stabilità dall’autorità fiscale nazionale.

La maggior parte dei paesi utilizza la modalità di calcolo basata sul volume, mentre altri utilizzano la base di calcolo incrementale o ibrida, combinando le diverse modalità di calcolo, dal momento che quest’ultimo approccio consente un maggior gettito fiscale per il governo, riducendo al minimo la possibilità di comportamenti opportunistici delle imprese al fine di massimizzare i guadagni fiscali.

Bisogna considerare, inoltre, quale fattore di differenziazione, che la capacità dell’impresa di ottenere specifici incentivi fiscali può dipendere da ulteriori elementi come la presenza di utili inferiori ad una soglia minima o la possibilità che le autorità pubbliche introducano disposizioni volte a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, assicurando un’equa distribuzione dei benefici fiscali.

Particolari tipologie di impresa che presentano specifiche caratteristiche dimensionali, di età o di livelli occupazionali sono più reattive a determinati incentivi fiscali, risultando il più delle volte i destinatari principali di questi strumenti di sostegno; 13 dei 30 paesi OCSE riservano a PMI e startup generosi tassi di sostegno fiscale e rimborsi ad hoc. Ad esempio, possiamo citare i casi di Australia e Canada, che offrono aliquote di credito fiscale e opzioni di rimborso specifiche per PMI e Francia, che mette a disposizione di startup innovative e startup nate in ambito universitario esenzioni ad hoc. Altri paesi invece come Belgio, Ungheria, Islanda e Giappone prevedono particolari strumenti in caso di collaborazioni tra due o più imprese per l’esecuzione di progetti di R&S.

Alla luce dell’analisi fin qui svolta, la crescita degli incentivi fiscali per investimenti in Ricerca e Sviluppo va interpretata in un contesto d’impresa più ampio, complessivamente favorevole all’innovazione.

Fimap in questo senso è impegnata nel supportare, con un team specializzato, imprese innovative nell’identificare le attività di ricerca ed usufruire degli incentivi fiscali previsti dalla legislazione italiana. Tali strumenti richiedono un mix di competenze in innovation management, finanza agevolata, europrogettazione, digital transformation, affinché si disegni una strategia. Le agevolazioni fiscali per le attività di R&S sono cioè inserite in un piano complessivo di sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese, in sinergia con gli strumenti di finanza agevolata e la creazione di modelli di Open Innovation.

Per saperne di più: info@fimap.srl

OECD, “Review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017”, Aprile 2018 (http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-design-subsidy.pdf)


Condividi